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Il nuovo regime indennitario dei danni di origine lavorativa
Il Decreto legislativo 38/2000 assegna all'INAIL un ruolo di soggetto attivo nel sistema di protezione sociale, un ruolo volto alla tutela globale della salute dei lavoratori, con competenze esclusive per gli interventi indennitari e con compiti di partecipazione qualificata agli interventi sanitari, di prevenzione e riabilitazione.
Al centro del Nuovo Sistema di Tutela è posto il "Danno alla Persona" del lavoratore, costituito primariamente dalla lesione del diritto fondamentale alla salute (danno biologico).
Il danno patrimoniale è considerato solo come conseguenza derivante dai riflessi che il danno alla salute ha sulla capacità dell'infortunato di produrre reddito con il proprio lavoro.
La Nuova Disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di approvazione delle tabelle e dei relativi criteri applicativi così come previsto, così come previsto dal citato decreto legislativo).
Pertanto coesistono due differenti discipline:
* Quella del Testo Unico (T.U.) non modificato per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate fino al 24.07.2000.
* Quella nuova dell'art.13 del D.lgs. 38/2000 per tutti gli eventi accaduti dal 25.07.2000 in poi.
Nel nuovo regime il danno permanente (menomazione psico-fisica) di origine professionale è indennizzato con una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita prevista dal T.U.
Rimane invece invariata la materia relativa all'INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA e alla RENDITA A SUPERSTITI.
Pagina modificata il 10/05/2009